Statuto

Proposto ed approvato dal Magistrato il 10/12/2013 e 19/2/2014
Approvato dalla Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia il 4/4/2014
Approvato dalla Assemblea Generale dei Confratelli il 10/5/2014
Approvato dalla Regione Toscana il 28/10/2014 – Modificato con delibera del Magistrato del 20 marzo 2019 e dell’Assemblea Generale dei Confratelli del 13 aprile 2019 per adeguarlo al CTS, dlgs n. 117/2017

PREMESSA

La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia è presente in Volterra dal 1291. Rimase soppressa per legge leopoldina nel secolo XVIII e con rescritto granducale di Ferdinando III del 18-8-1791 venne ripristinata ed associata a quella esistente nella città di Firenze. In base alla legge n. 6972 del 1890 fu considerata OPERA PIA (IPAB) fino al 1992, quando con deliberazione della Regione Toscana n. 102 del 19/2/92, le è stata riconosciuta la PERSONALITÀ’ GIURIDICA PRIVATA. Attualmente è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l’art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l’art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile. Secondo l’Ordinamento Canonico è associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, facendo proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo lI consegnò alle Misericordie nell’udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.

CAPO I – COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Art.1Denominazione

E’ costituita in Volterra l’Associazione ente del Terzo settore denominata VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI VOLTERRA, con sede in Volterra, Piazza S. Giovanni, 2, Diocesi di Volterra, ODV, indicata, per brevità, come MISERICORDIA DI VOLTERRA.

Art.2 Principi ispiratori

La Misericordia di Volterra è una Associazione di Confratelli che, nell’ispirazione cristiana, ha per fine le opere di carità, di intervento e di soccorso dei singoli e delle comunità. L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha struttura ed organizzazione democratiche.

Art.3 – Elementi giuridici

La Misericordia di Volterra è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Art.4 – Finalità

Scopo dell’Associazione è l’esercizio delle opere di Misericordia, del pronto soccorso, dell’intervento nell’ambito sociale e nelle pubbliche calamità, nonché trasporto salme, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con le pubbliche autorità, nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. L’ Associazione potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di solidarietà e difesa dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.. In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

a) l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la “Civiltà dell’amore”;
b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
d)la donazione del sangue e degli organi;
e) l’attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l’attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
h) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
i) l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
j) l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
k) la protezione dell’infanzia abbandonata;
l) l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
m) l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
n) iniziative di agricoltura sociale;
o) l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l’onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato

Art.5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia

Art.6 – Sezioni
Per l’espletamento delle proprie attività, l’ Associazione potrà costituire apposite sezioni o gruppi e convenzionarsi con Enti Pubblici secondo la normativa nazionale e regionale vigente. Le sezioni ed i gruppi potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all’uopo emanate dal Magistrato.

Art.7 – Rapporti con le autorità ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Misericordia mantiene i rapporti con il Vescovo diocesano e la Chiesa locale anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o “Correttore”.

Art.8 – Stemma

Lo stemma della Misericordia, comune a tutte le Misericordie d’Italia, è rappresentato da un ovale, con fondo azzurro, contornato da due tralci di alloro, con l’emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico “F” ed “M” di colore giallo (Fraternitas Misericordiae).

Art.9 – Veste

La divisa ufficiale dei confratelli è costituita da una veste nera semplice con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un rosario. Tuttavia, nell’adempimento dei servizi i volontari indosseranno una divisa azzurra e gialla (o di altro colore suggerito per uniformità dalla Confederazione) consona all’opera svolta, deliberata dal Magistrato, sulla quale dovrà comunque essere apposto lo stemma della Misericordia.

Art.10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Misericordia di Volterra è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ne accetta gli statuti ed i regolamenti e ne costituisce la rappresentanza locale. In seno alla Misericordia di Volterra non possono sorgere associazioni se non contemplate come proprio settore di attività; inoltre non potrà aderire ad altre associazioni, iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo, avente ispirazione cristiana

Art.11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Art.12 – Entrate ed assenza scopo di lucro

L’Arciconfraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

a) quote e contributi degli iscritti;
b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
La Confraternita ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art.13 – Il Volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e viene ringraziato con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene renda merito”. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. In segno di riconoscenza i confratelli, che maggiormente si distinguono nel servizio, sono nominati dal Magistrato “FRATELLI BENEMERITI”. Tra questi, coloro che costantemente provvedono al coordinamento dei servizi con generoso impegno e capacità, potranno essere nominati “CAPO GUARDIA” e successivamente “CAPO GUARDIA CONSERVATORE” con possibilità di attribuzione della medaglia d’oro alla carità; in ultimo “CAPO GUARDIA ONORARIO”.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività tate per per l’attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.
La Confraternita iscrive i volontari in apposito registro.

Art.14 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.
La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo “Gemme”; un rappresentante del gruppo “Gemme” partecipa al Magistrato senza diritto di voto.
Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e
delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II – REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA MISERICORDIA E CATEGORIE DEGLI ISCRITTI

Art.15 – Iscrizione

Tutti gli iscritti all’Associazione sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Misericordia. Gli iscritti si suddividono in due categorie: Confratelli Attivi e Confratelli Ordinari.
L’iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione, il diniego. Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Misericordie, che dovranno essere specificate nella domanda di iscrizione. Non potranno tuttavia godere nella nostra Associazione delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Misericordia.

L’organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.
I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale di comunicazione, fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Art.16 – Qualifiche dei Confratelli

I CONFRATELLI ATTIVI sono coloro che accettano l’impegno del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell’Associazione, costituendo il corpo funzionale della Misericordia stessa e sono iscritti in apposito registro. I CONFRATELLI ORDINARI sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Misericordia senza obbligo di servizio.
Tutti i Confratelli godono dei diritti sociali e partecipano alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo.

Art.17 – Requisiti di iscrizione

All’Associazione può aderire qualsiasi persona senza discriminazione di alcuna natura, tuttavia occorre rispettare l’ispirazione cristiana e umanitaria del sodalizio. Il Magistrato è comunque sovrano nel decidere sull’iscrizione di qualsiasi persona. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente, o con le loro opere, i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota associativa annua determinata dal Magistrato.

CAPO III – DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Art.18 – Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Misericordia, secondo la categoria di appartenenza, devono:
osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi sociali;
tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata; disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità; partecipare alle iniziative promosse, alle assemblee e collaborare con i confratelli preposti alle cariche sociali;
provvedere al pagamento della quota associativa annua.

Art.19 – Diritti dei Confratelli

Gli iscritti alla Misericordia godono dei seguenti diritti:
partecipare alle assemblee con diritto di voto attivo e passivo, secondo i limiti di età stabiliti; presentare rilievi e proposte al Magistrato volti ad apportare miglioramenti alla vita associativa ed ai servizi; rivolgersi al Collegio dei Probiviri per il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto.

Art.20 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare, entro 15 giorni, al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato;
c) decadenza;
d) esclusione.

La competenza per l’emanazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all’Assemblea. Contro i provvedimenti l’interessato può presentare ricorso in forma scritta entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio Probivirale il quale delibera, sentito l’interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile. Solo contro il provvedimento di esclusione preso dall’Assemblea, l’interessato può ricorrere anche all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art.21 – Perdita della qualifica di iscritto

La qualità di iscritto alla Misericordia si perde per dimissione, per decadenza o per esclusione.
Si perde per:

– dimissione qualora il confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a far parte dell’Associazione
– decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Misericordia di cui all’art.17 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale
– esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Misericordia ossia persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall’art. 18.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all’Assemblea su parere conforme del collegio Probivirale. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’Interessato da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto. I suddetti provvedimenti potranno essere revocati dall’ Assemblea qualora vengano a mancare le cause che li avevano determinati previa nuova domanda di iscrizione da presentarsi da parte dell’interessato. L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di emanazione del provvedimento di decadenza o esclusione.

CAPO IV – ORGANI DELLA MISERICORDIA

Art.22 – Gli Organi
Sono organi della Misericordia

· L’ASSEMBLEA
· IL MAGISTRATO
· IL GOVERNATORE
· IL COLLEGIO PROBIVIRALE
· IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art.23 – Composizione

L’ASSEMBLEA composta da tutti i confratelli e si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali.

Art.24 – Assemblea ordinaria

Le ASSEMBLEE sono presiedute dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice-Governatore o, in mancanza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di età, tra i componenti del Magistrato. I minori di anni sedici non partecipano alle Assemblee. Le Assemblee sono convocate dal Governatore con lettera personale, anche per via informatica, da indirizzare al domicilio degli iscritti almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, o con affissione di pubblici manifesti, sempre almeno venti giorni prima della suddetta data. La convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima. I verbali delle Assemblee sono redatti nell’apposito registro e devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario.

Art.25 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli aventi diritto a partecipare;
b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Sindaci Revisori, o dell’Organo di Controllo, per gravi e motivate ragioni, ne richiedano, all’unanimità, la convocazione per scritto al Magistrato;
c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l’Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 24.

Art.26 – Quorum costitutivo

Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei confratelli aventi diritto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare da altro Confratello, conferendogli delega scritta, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Art.27 – Quorum deliberativo

L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.
Gli astenuti non si computano tra i votanti.
I componenti del Magistrato, del Collegio dei Sindaci Revisori, dell’Organo di Controllo e dei Probiviri, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto sociale, morale ed economico-finanziario nonché la sua approvazione e nelle delibere che riguardano la loro responsabilità di amministratori, NON HANNO DIRITTO DI VOTO. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell’Assemblea, sono previste le particolari norme di cui all’art.44.

Art.28 – Attribuzioni

L’Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l’approvazione del bilancio corredato della relazione del Governatore sull’attività della Misericordia, svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori, o Organo di Controllo, sull’andamento economico-finanziario;
b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario le relative deliberazioni;
c) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale e l’Organo di Controllo;
d) nominare l’Organo di Controllo;
e) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell’art.19;
f) nominare, nella riunione che precede ogni quadriennio, la Commissione Elettorale che dovrà gestire il rinnovo delle cariche per il quadriennio successivo e fissare la data e le modalità per le elezioni, a scrutinio segreto, del Collegio Probivirale, e del Collegio dei Sindaci Revisori e del Magistrato, stabilendone il numero dei suoi componenti.

IL MAGISTRATO

Art.29 – Attribuzioni

II MAGISTRATO è l’organo di governo della Misericordia e delibera su tutte le materie non riservate specificamente alla Assemblea. E’ eletto da tutti i confratelli secondo le modalità di cui agli art. 42.
In particolare:

a) provvede all’amministrazione della Misericordia ivi compreso l’acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi ed alla accensione di passività ipotecarie;
b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili, né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Misericordia;
c) provvede al suo interno all’elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario, dell’Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L’eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità di cui all’art.34;
d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell’Associazione;
e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, alla assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
h) valuta ed approva annualmente il bilancio al 31/12 da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
i) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati.
l) delibera sull’ammissione di nuovi Confratelli;
m) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affiati al Correttore;
n) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Misericordia , per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
p) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Misericordia;
q) determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello dovrà versare a seconda della categoria di appartenenza;
r) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro dei confratelli ed il libro delle deliberazioni assembleari;
u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Misericordia.

Art.30 – Composizione

II Magistrato è composto da sette a undici confratelli eletti dall’Assemblea. Il Correttore fa parte del Magistrato come membro di diritto. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno di iscrizione alla Misericordia, aver raggiunto la maggiore età. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela o affinità fino al terzo grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro o Sindaco Revisore o nominati come Organo di Controllo. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Misericordia, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con l’Associazione nonché Confratelli che rivestono cariche politiche quali Segretario di partito, Sindaco o Presidente delle Amministrazioni Locali, Parlamentare.

Art.31 – Adunanze

II Magistrato si riunisce di norma una volta al trimestre nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri. L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere inviato, anche per via informatica, almeno cinque giorni prima della data fissata. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

IL GOVERNATORE

Art.32 – Attribuzioni

II GOVERNATORE è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
E’ il capo della Misericordia, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Misericordia all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e, nelle relative Assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Misericordia e sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assemblea degli iscritti assumendone in entrambi i casi la presidenza;
c) attua le deliberazioni del Magistrato;
d) firma la corrispondenza e, unitamente al Segretario, le carte ed i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con l’Amministratore ed il Segretario, la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;
f) tiene i rapporti con le autorità civili, ecclesiastiche e con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
g) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art.33 – Il Vicegovernatore

II VICE-GOVERNATORE è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art.34 – Il Segretario

II SEGRETARIO è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell’Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera o) dell’art. 29. E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio dell’Arciconfraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta dei registri previsti per legge, tiene i ruoli dei fratelli iscritti. Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche al di fuori dei suoi componenti, purché tra gli iscritti della Misericordia. In tal caso partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Art.35 – L’Amministratore

L’AMMINISTRATORE è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell’Arciconfraternita, firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza del bilancio, nelle forme previste dalla normativa vigente, da sottoporre al Magistrato.

IL COLLEGIO PROBIVIRALE

Art.36 – Composizione ed attribuzioni

II COLLEGIO PROBIVIRALE è composto da tre membri eletti dai Confratelli, tra gli iscritti con particolare conoscenza del corpo sociale e del sodalizio e per attaccamento alla Misericordia. Per l’eleggibilità del Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 30. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento della Misericordia. In particolare:

a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Misericordia;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito eventualmente il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato;
e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all’art. 46. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato. e nel Collegio dei Sindaci Revisori. II Collegio delibera validamente con almeno la presenza di due componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L’ORGANO DI CONTROLLO

Art.37 – Composizione ed attribuzioni

La Confraternita elegge, al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall’art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017, un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra i Confratelli. Il sindaco supplente partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.
Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30.
Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall’Assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da una figura professionale iscritta nell’albo dei Revisori legali dei conti nominata dall’Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato ma senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e gestionale non hanno diritto di voto.

Quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell’Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di oggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.
L’Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all’articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.
L’organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell’apposito registro.

Art.38 – Durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano quattro anni ed i Confratelli componenti dei medesimi sono rieleggibili. Alla carica di Governatore, lo stesso Confratello non può essere eletto per più di due quadrienni consecutivi, salvo eccezionali e motivate situazioni. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri che subentrano restano in carica per la stessa durata di quelli sostituiti e non ricoprono automaticamente incarichi specifici a loro affidati. I componenti gli organi della Misericordia che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

Art.39 – Il Correttore

L’Assistente ecclesiastico o CORRETTORE è nominato dall’Ordinario Diocesano su proposta del Magistrato. Cura lo spirito cristiano della Misericordia e la formazione spirituale e morale dei Confratelli. Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale e religioso della Misericordia, per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del Correttore. È membro di diritto del Magistrato con diritto di voto e partecipa alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei Correttori della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Cura le funzioni sacre dell’Oratorio della Misericordia e le feste religiose in programma; in particolare, la Festa del Santo Patrono, del Venerdì Santo e della Commemorazione dei Defunti. Propone al Magistrato le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli, da richiedere successivamente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Art.40 – Gruppi dei Confratelli

I FRATELLI ATTIVI possono costituirsi in vari GRUPPI. Tra questi, in particolare, è operativo il GRUPPO U.O. PROTEZIONE CIVILE ed è composto da quei Confratelli che si impegnano per gli interventi di soccorso in caso di calamità. Ciascun gruppo possiede il registro dei Confratelli aderenti e nella sua organizzazione interna ha una propria autonomia operativa come previsto dagli specifici regolamenti. I Confratelli aderenti ai singoli gruppi eleggono, in occasione del rinnovo quadriennale delle cariche della Misericordia, il proprio CAPO-GRUPPO che diventa automaticamente membro aggiunto del Magistrato senza diritto di voto. L’elezione avviene mediante assemblea del gruppo a maggioranza semplice. In caso di dimissioni del capogruppo è necessario indire una nuova assemblea del gruppo per l’elezione del sostituto.

Art.41 – La Commissione Elettorale

La COMMISSIONE ELETTORALE è eletta dall’Assemblea che precede ogni quadriennio.
E’ composta da tre a cinque membri scelti tra tutti i Confratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente e il Segretario;
b) redigere la lista dei candidati per la carica di membri del Magistrato, contenente almeno un numero doppio di Confratelli da eleggere;
c) verificare l’adozione da parte dell’Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato secondo i limiti previsti dall’art. 28;
d) redigere la lista di almeno otto Confratelli per l’elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi cinque saranno gli eletti;
e) redigere la lista di almeno otto Confratelli per l’elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre saranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti;
f) accertare l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all’assemblea;
g) accertare la regolarità delle deleghe;
h) curare le operazioni di voto e redigere il verbale delle operazioni stesse.

Le liste devono riportare il nome del Confratello in chiaro. Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le rende pubbliche almeno 30 gg. prima della data fissata per le elezioni. Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto dei requisiti previsti dall’art.30. I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche sociali, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti i voti espressi a favore dei componenti della Commissione Elettorale saranno annullate.

Art.42 – Modalità di elezione degli Organi

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nella citata lista. Ogni elettore può esprimere il proprio voto con un massimo di due preferenze per il Collegio dei Probiviri due preferenze per il Collegio dei Sindaci Revisori ed un numero di preferenze non superiori a sei degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Misericordia. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze, rispetto a quanto previsto nel presente articolo o preferenze per nominativi non iscritti alla Misericordia, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 10 gg. e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni dall’affissione dei risultati elettorali. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’ insediamento dei nuovi organi.

Art.43 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Misericordia. I Confratelli, eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

STATUTO E REGOLAMENTO

Art.44 La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di
cui all’art. 29 punto n), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli stessi. La mozione, esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta, è successivamente sottoposta all‘approvazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l’assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l’Assemblea straordinaria dei Confratelli, con specifica indicazione all’ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l’indicazione degli emendamenti formulati. L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell’avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario. L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all’Assemblea. L’Assemblea è validamente costituita in base a quanto disposto dall’art. 26. Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all’Assemblea. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli art. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Misericordia e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Art.45 – Regolamento generale

L’Assemblea ordinaria annuale approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il regolamento generale o le sue modifiche. Il Magistrato provvede a redigere le “Norme di attuazione del regolamento generale” riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

GESTIONE COMMISSARIALE E SCIOGLIMENTO

Art.46 In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Misericordia e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti dall’art. 36 comma e), il Governatore segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei confratelli. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea Generale degli iscritti per la ricostituzione degli organi sociali. Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi. Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all’attenzione delle autorità competenti.

Art.47 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia

Qualora l’Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l’Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Art.48 – Scioglimento della Confraternita

La Misericordia non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli attivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea Generale straordinaria di tutti i Confratelli iscritti, da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all’art 46. Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all’art. 21,3° comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà essere rivolto anche tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che interverrà all’assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Misericordia. Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi tra coloro che sono stati iscritti alla disciolta Misericordia.

Art.49 – Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Misericordia sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore, con sede nel Comune di Volterra, di ispirazione cristiana e con analoghe attività e finalità istituzionali o, in mancanza, all’Ente Diocesi di Volterra e in subordine al Comune di Volterra, vincolati a scopi sociali. L’assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art.42-bis, c.c.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.50

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, per quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.